30 Settembre 2026 TFS e TFR, interessi di rivalsa INPS alle scuole: il semplice ritardo non basta, serve la prova del danno
TFS e TFR, interessi di rivalsa INPS alle scuole: il semplice ritardo non basta, serve la prova del danno
Le istituzioni scolastiche che ricevono dall’INPS richieste di pagamento degli interessi di rivalsa per ritardi nella gestione delle pratiche di TFS e TFR non devono procedere automaticamente al pagamento. È quanto emerge dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, condiviso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota prot. n. 24233 del 18 settembre 2026.
La questione riguarda le situazioni nelle quali una scuola trasmette in ritardo all’INPS la documentazione necessaria per consentire la liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto. Il ritardo nella trasmissione può determinare il pagamento di interessi a favore del lavoratore da parte dell’Istituto previdenziale e, successivamente, una richiesta di rivalsa nei confronti dell’amministrazione scolastica.
Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, però, il fatto che la scuola abbia violato i termini previsti non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza di un danno economico in capo all’INPS corrispondente all’intero importo degli interessi riconosciuti al lavoratore.
Il punto centrale riguarda quindi la prova del danno. L’INPS, per ottenere il rimborso attraverso la rivalsa, deve dimostrare concretamente il pregiudizio economico subito e il relativo ammontare. La richiesta non può dunque fondarsi esclusivamente sull’accertamento di un ritardo imputabile alla scuola.
Perché la rivalsa possa essere accolta, devono essere verificati diversi presupposti. Il credito deve innanzitutto essere ancora esigibile e non prescritto; il ritardo deve essere effettivamente riconducibile alla condotta dell’amministrazione scolastica; gli interessi richiesti devono essere stati realmente corrisposti al lavoratore e, soprattutto, l’INPS deve dimostrare l’effettivo danno economico derivato dalla situazione.
Per quanto riguarda la prescrizione, il parere indica un termine decennale per il credito.
Resta inoltre rilevante la possibilità per la scuola di dimostrare che il ritardo non sia imputabile alla propria condotta oppure che sia stato determinato da circostanze non dipendenti dall’amministrazione. Anche questo elemento deve essere valutato nella ricostruzione della singola pratica.
Il chiarimento assume particolare importanza per i dirigenti scolastici, i DSGA e il personale amministrativo che si trovano a gestire le pratiche previdenziali del personale cessato dal servizio. La ricezione di una richiesta di rivalsa da parte dell’INPS, infatti, non equivale automaticamente all’obbligo di procedere al pagamento.
Prima di accogliere la richiesta, la scuola può quindi verificare la documentazione prodotta dall’Istituto previdenziale e chiedere che venga dimostrata concretamente l’esistenza del danno e la quantificazione della somma richiesta.
La questione non deve tuttavia essere interpretata come una possibilità per le amministrazioni di trascurare i termini previsti per la trasmissione della documentazione. Lo stesso intervento dell’Avvocatura richiama le scuole alla necessità di una gestione tempestiva delle pratiche di TFS e TFR, anche per evitare il verificarsi di ritardi che possono generare contenziosi e richieste di rivalsa.
Un ulteriore profilo riguarda l’eventuale successiva emissione di un avviso di addebito INPS. In tale situazione resta possibile proporre opposizione secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 46/1999.
Il principio che emerge dal parere può quindi essere sintetizzato in questo modo: il ritardo della scuola può costituire un elemento di responsabilità, ma non dimostra automaticamente l’esistenza e l’entità del danno economico lamentato dall’INPS. Per ottenere il pagamento della rivalsa devono essere verificati tutti i presupposti e deve essere fornita la prova del concreto pregiudizio economico.
La nota del MIM e i documenti dell’Avvocatura Generale dello Stato sono disponibili nell’approfondimento dedicato:
https://www.anquap.it/categorie03.asp?id=10205
La documentazione comprende la nota MIM prot. n. 24233 del 18 settembre 2026, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e la successiva documentazione di riscontro.